Ricorso al TAR dei 100 docenti contro il genocidio linguistico italiano al Politecnico di Milano

Prof. Avv. Maria Agostina Cabiddu 

Al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sede di Milano

 RICORSO

nell’interesse dei Signori: […]

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Agostina Cabiddu, anche ricorrente in proprio, come da mandati in calce al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, P.zza E. Duse, 1 […]; pec: mariaagostinacabiddu@legalmail.it

contro

Politecnico di Milano, in persona del Rettore pro tempore;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

per quanto occorra, Ministero dell’Economia, in persona del Ministro pro tempore;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

E CON RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

 – della delibera, adottata in data 21 maggio 2012 (doc.1), nella parte in cui – respingendo l’appello a difesa della libertà di insegnamento (doc. 1, all. 1); la mozione della Scuola di Architettura e Società (doc. 1, all. 2); l’appello del Prof. Giancarlo Ferrigno dell’1.05.2012 (doc. 1, all. 3), il parere espresso da alcuni rappresentanti degli studenti (doc. 1, all. 4) e le osservazioni dei Proff. Piercarlo Palermo (Preside della Scuola di Architettura e società) e Ilaria Valente (Presidente del CCS della Laurea Magistrale di Architettura) del 10.04.2012 – il Senato Accademico del Politecnico di Milano, ha confermato i contenuti delle delibere di approvazione delle Linee strategiche di Ateneo 2012-2014 (doc. 2) e delle prime azioni sull’internazionalizzazione dell’Ateneo (doc. 3), al fine di rendere obbligatorio – senza alternative – l’insegnamento in lingua inglese in tutti i corsi di Laurea magistrale dell’Ateneo, a partire dall’A.A. 2014/2015;

– delle delibere di approvazione delle Linee strategiche di Ateneo 2012-2014 (doc. 2)

– delle prime azioni sull’internazionalizzazione dell’Ateneo (doc. 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti;

 PREMESSA

 Oggetto del presente ricorso è la delibera del Senato Accademico del Politecnico di Milano, con la quale si conferma il piano triennale dell’Ateneo 2012-2014 e, in particolare, la previsione “che la lingua ufficiale dell’Ateneo per le Lauree Magistrali ed i corsi di Dottorato sia esclusivamente in lingua inglese” (doc. 2, p. 8), con la conseguente estromissione della lingua italiana dall’insegnamento superiore, in funzione, si dice, dell’internazionalizzazione della stessa Università e di una formazione dei propri studenti più “adeguata e solida, visto il contesto lavorativo sempre più internazionale con il quale dovranno confrontarsi” (doc. 2, p. 2).

I ricorrenti sono, naturalmente, consapevoli del fatto che la scarsa attenzione dedicata nei programmi ministeriali alla conoscenza delle lingue straniere più diffusamente parlate gravi pesantemente sull’educazione dei nostri giovani, con ovvie conseguenze negative anche sul fronte occupazionale e condividono gli sforzi affinché la raccomandazione rivolta dall’Unione europea a ciascun cittadino per accrescere tali conoscenze sia effettivamente perseguita. Sono anche convinti dell’opportunità (divenuta, forse, oggi una necessità) della sufficiente conoscenza, soprattutto da parte dei giovani, della lingua inglese ormai universalmente studiata, parlata e compresa, obiettivo che, come docenti e ricercatori universitari, già li vede attivamente coinvolti – talvolta anche in prima persona – all’interno dello stesso Ateneo, dove ormai diversi corsi di laurea sono integralmente offerti in quella lingua. Tuttavia, non ritengono che ciò implichi – per le ragioni che saranno meglio esposte di seguito – l’opportunità e tanto meno la necessità di imporre in modo generalizzato ed esclusivo l’uso dell’inglese, anziché dell’italiano, per tutti gli insegnamenti.

In effetti, tali provvedimenti, imponendo l’uso esclusivo della lingua inglese per l’erogazione degli insegnamenti magistrali, appaiono non solo inutilmente lesivi delle disposizioni legislative e costituzionali che riconoscono l’italiano come unica lingua ufficiale della Repubblica ma anche dei principi di cui agli artt. 3, 33 e 34

Costituzione, oltre che contrari ad altre e diverse disposizioni, come meglio si vedrà

sia in punto di diritto che in

FATTO

I ricorrenti sono tutti, a vario titolo, docenti presso il Politecnico di Milano, con il seguente profilo risultante dal sito della stessa Università (doc. 4):  Adriana Angelotti, ricercatoreAdriana Angelotti, ricercatore;  Anna Maria Antola, professore associato;  Anna Anzani, professore associato;  Sergio Arosio, professore ordinario;  Cesare Mario Arturi, professore ordinario;  Francesco Augelli, ricercatore;  Valeria Bacchelli, professore associato;  Arturo Baron, professore ordinario;  Francesco Basile, ricercatore;  Giovanni Baule, professore ordinario;  Eleonora Bersani, ricercatore;  Serena Biella, ricercatore;  Antonello Boatti, professore associato;  Pellegrino Bonaretti, professore ordinario;  Marco Borsotti, ricercatore;  Federica Boschetti, ricercatore;  Maria Antonietta Breda, ricercatore;  Luca Alfredo Casimiro Bruchè, professore associato ;  Maria Agostina Cabiddu, professore ordinario ;  Enrico Gianluca Caiani, ricercatore;  Christian Campanella, professore associato;  Fabrizio Campi, professore associato;  Paola Caputo, ricercatore;  Edoardo Carminati, professore associato;  Aldo Castellano, professore ordinario;  Graziella Leyla Ciagà, ricercatore;  Maria Antonietta Clerici, ricercatore;  Luigi Pietro Maria Colombo, ricercatore;  Giancarlo Consonni, professore ordinario;  Emilia Amabile Costa, ricercatore;  Fiammetta Costa, ricercatore;  Stefano Crespi Reghizzi, professore ordinario;  Giancarlo Cusimano, professore ordinario;  Alessandro Dama, ricercatore;  Lorenzo De Stefani, ricercatore;  Anna Caterina Delera, professore associato;  Valentina Dessì, ricercatore;  Luca Maria Francesco Fabris, ricercatore;  Maria Rita Ferrara, ricercatore;  Alessandro Ferrari, docente a contratto;  Simone Ferrari, ricercatore;  Maria Fianchini, ricercatore;  Mario Fosso, professore ordinario;  Marco Frontini, professore associato;  Gian Luca Ghiringhelli, professore ordinario ;  Lorenzo Giacomini, docente a contratto Maria ;  Cristina Gibelli, professore associato;  Elisabetta Ginelli, professore associato;  Giorgio Goggi, professore associato;  Elena Granata, ricercatore;  Francesco Ermanno Guida, ricercatore;  Franco Guzzetti, professore associato;  Valeria Maria Iannilli, ricercatore;  Maria Pompeiana Iarossi, ricercatore;  Arturo Sergio Lanzani, professore straordinario;  Marinella Rita Maria Levi, professore ordinario;  Andrea Lucchini, ricercatore;  Marco Lucchini, ricercatore;  Cesira Assunta Macchia, professore ordinario;  Luca Piero Marescotti, professore associato;  Emilio Matricciani, professore associato;  Stefano Valdo Meille, professore ordinario;  Lorenzo Mezzalira, professore associato;  Marina Molon, professore ordinario;  Laura Montedoro, ricercatore;  Gianni Ottolini, professore ordinario;  David Palterer, ricercatore;  Antonella Penati, professore ordinario;  Gianfranco Pertot, professore associato;  Paolo Pileri, professore associato;  Silvia Luisa Pizzocaro, professore associato;  Marco Politi, professore associato;  Alessandro Antonio Porta, ricercatore;  Gennaro Postiglione, professore associato;  Fulvia Premoli, docente a contratto;  Maurizio Quadrio, professore associato;  Procopio Luigi Quartapelle, professore associato;  Giuliana Ricci, professore ordinario;  Fabio Rinaldi, ricercatore;  Roberto Rizzi, professore associato;  Michela Rossi, professore associato;  Raffaele Scapellato, professore associato;  Aurora Scotti, professore ordinario;  Roberto Sebastiano, professore associato;  Maria Beatrice Servi, docente a contratto;  Francesco Siliato, ricercatore;  Maria Cristina Tanzi, professore ordinario;  Fausto Carlo Testa, professore associato;  Enrico Tironi, professore ordinario;  Maria Cristina Tonelli, professore ordinario;  Graziella Tonon, professore ordinario;  Raffaella Trocchianesi, ricercatore;  Michele Ugolini, professore associato;  Ada Varisco, professore associato;  Vincenzo Varoli, professore associato;  Stefania Varvaro, docente a contratto;  Massimo Venturi Ferriolo, professore ordinario;  Daniele Vitale, professore ordinario;  Fabrizio Zanni, professore associato;  Salvatore Zingale, ricercatore;

in quanto docenti universitari, essi sono tutti direttamente interessati (d)alle delibere in oggetto, le quali, imponendo l’uso esclusivo di una lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica per l’erogazione dei corsi di laurea magistrale e per le Scuole di dottorato, incidono su un fondamentale elemento di identità individuale e collettiva, quale la lingua, comprimendo la libertà di insegnamento e introducendo surrettiziamente un criterio di discriminazione su base linguistica, con effetti sicuri, anche se non del tutto prevedibili e governabili, sulle carriere del personale docente e su quelle degli studenti.
La ratio di tali scelte dovrebbe essere, secondo quanto si legge nel documento contenente le Linee strategiche 2012-2014, quella di “un Ateneo a rilevanza internazionale (…), che collabora con il territorio (…), attivo e significativo in tutte le aree della Cultura Politecnica (…), attento agli studenti”, con l’obiettivo strategico di “proseguire con determinazione la propria evoluzione verso un Ateneo internazionale di qualità” e, specificamente, di “stabilire relazioni strategiche con Atenei di riferimento internazionali (…), rafforzare la presenza nelle reti di ricerca internazionali (…), consolidare la presenza di studenti stranieri (…), aumentare l’internazionalizzazione del corpo docente (…), essere soggetto attivo (…) nelle attività di cooperazione allo sviluppo”.
Innanzitutto, è appena il caso di osservare che i ricorrenti non contestano e anzi condividono tali auspici e, in quanto docenti impegnati attivamente nella didattica e nella ricerca si prefiggono, com’è ovvio, di contribuire al miglioramento dell’offerta formativa e al rafforzamento della posizione anche internazionale della propria Università.
Dubitano tuttavia che questi fini possano essere conseguiti con gli strumenti e i modi imposti dal Senato Accademico. In effetti, come meglio si vedrà anche nel prosieguo, la scelta dell’inglese come mezzo per internazionalizzare e rendere maggiormente “attrattiva” l’offerta formativa e la ricerca scientifica del Politecnico appare non solo di per sé discutibile ma anche radicalmente in contrasto con la strategia e gli obiettivi dichiarati.
E, infatti, innanzitutto, lungi dall’internazionalizzare, si tratta, in realtà, di inglesizzare l’Ateneo, cioè di indirizzarlo non verso un auspicabile multilinguismo – come richiesto anche dall’Unione europea – ma, al contrario, verso una formazione incentrata più che sui contenuti sullo strumento, lessicalmente e culturalmente molto povero del c.d. “international English”, con l’inevitabile effetto non solo di comprimere la libertà di scelta di studenti e docenti ma anche di abbassare il livello qualitativo dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Al riguardo, anche al fine di sgombrare il campo da obiezioni, tanto facili quanto prive di fondamento, circa pregiudiziali resistenze fondate sull’inerzia del personale docente, sembra il caso di precisare che, ormai da parecchi anni, le diverse Facoltà – oggi Scuole – del Politecnico hanno attivato numerosi insegnamenti e ormai interi corsi di Laurea, Master e dottorati in lingua inglese, sicché siamo oggi di fronte a un’esperienza importante e risalente, che vede impegnati diversi colleghi, molti dei quali, peraltro, oggi si oppongono alle delibere in oggetto, per gli indubbi profili di illegittimità e irragionevolezza, oltre che per l’inconsapevolezza culturale ed epistemologica, che le contraddistinguono.
È appena il caso di osservare infatti – ma il punto sarà meglio illustrato nel prosieguo– che una lingua non può essere ridotta alla sua dimensione strumentale, posto che la sua essenza riflette, nella sua interezza e soprattutto nella sua specificità e tipicità, la tradizione, la civiltà, l’identità di un popolo, così come si è venuta formando nel tempo e nello spazio. È a questa specifica cultura, a questa tipicità storica, a questa ricchezza di identità e sapere che guardano gli studiosi e gli studenti stranieri attratti in numero sempre crescente dalle nostre Università, laddove le delibere impugnate contribuiscono, oltre che all’impoverimento della lingua italiana, anche e soprattutto, all’inaridimento di questa originale e preziosa identità culturale.
Peraltro, anche a voler accedere – astrattamente – alla tesi dell’irresistibile tendenza verso la formazione in lingua inglese, come portato della “globalizzazione”, si deve osservare che l’ormai consistente esperienza maturata dal Politecnico nell’ambito dell’internazionalizzazione – basti pensare, solo per quanto riguarda la Scuola di Architettura e Società, che, su 19 sezioni parallele di insegnamento delle Lauree Magistrali, 8 sono attualmente tenute in lingua inglese e 11 in italiano e che, nel frattempo, sono state attivate sezioni della Laurea triennale in Architettura e in Urbanistica – dimostra come la competenza linguistica costituisca un’elementare pre- condizione, in mancanza della quale l’offerta formativa si rivelerebbe una truffa “di etichetta” per gli studenti, stranieri o italiani che siano, i quali, nel momento in cui si rivolgono a uno degli Atenei più prestigiosi del Paese, hanno ragione di pretendere un insegnamento che si ispiri a questa tradizione culturale, per proiettarla efficacemente in un contesto internazionale sempre più consapevole e competitivo.
Il che è quanto dire, com’è ovvio, che un insegnamento efficace e di qualità adeguata al livello internazionale che l’Ateneo si prefigge non può accontentarsi di un mediocre e approssimativo inglese di base ma richiede una perfetta padronanza delle sfumature linguistiche e argomentative, le quali, com’è ovvio, non si improvvisano e non possono essere imposte con decreto rettorale. Nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere, senza essere smentito dai fatti, che si possa far lezione in Università – dove il dialogo fra studente e docente è fondamentale meccanismo di apprendimento e di evoluzione culturale – limitandosi a un testo precostituito o, peggio, a una sequenza di slides. Peraltro, altrettanti e forse più gravi problemi si registrano quanto alla padronanza della lingua scritta. Solo pochi docenti, anche fra i più esperti, sono in grado di produrre autonomamente testi ineccepibili in inglese, soprattutto quando l’argomentazione deve essere discorsiva. Per ovviare a tale carenza sarebbero necessarie (onerose) strutture di servizio, che è difficile, se non impossibile – date le note difficoltà economiche che affliggono l’Università -, concepire per un fabbisogno vasto quale quello dei corsi oggetto delle delibere. Né a colmare queste lacune può bastare, come sembrano immaginare le delibere impugnate, – specie se si pensa alla composizione, anche anagrafica, dell’attuale corpo docente – qualche ora settimanale di inglese, certamente non in grado, di per sé, di garantire lo standard qualitativo necessario a un insegnamento di livello universitario.
Il consenso all’estensione e qualificazione dell’offerta formativa in inglese non si traduce dunque, in alcun modo, nell’acritica adozione di quella lingua come esclusiva – anzi addirittura “ufficiale” – per l’insegnamento in qualunque settore e in un orizzonte di tempo che rischia di diventare incompatibile con i requisiti necessari di qualità e di efficacia.
Né sembra avere valore risolutivo l’osservazione secondo cui la maggior parte delle sperimentazioni didattiche oggetto del presente ricorso attengono ad aree disciplinari di tipo tecnico scientifico, dove numeri, formule e grafici contano più di un discorso legante, al contrario di quanto avvenga nei settori di tipo umanistico o politico/giuridico.

Tale argomento, infatti, non ha alcun particolare pregio euristico. Com’è noto:

– 1) innanzitutto, esso non vale per tutti gli insegnamenti – si pensi, solo a titolo di esempio, ai numerosi corsi di diritto (amministrativo, urbanistico, dell’ambiente, etc.), alla storia dell’arte e dell’architettura, all’estetica, etc. – impartiti nell’ambito della lauree magistrali e nei dottorati dello stesso Politecnico;

– 2) anche in ambito matematico-scientifico è aumentata e continua ad aumentare l’attenzione nei confronti dei profili filosofici e discorsivi delle materie studiate, sicché l’imposizione di un corso di studi unicamente in “inglese” potrebbe, di fatto, anche in questi settori, impoverire la didattica e la ricerca, specie per uno studente italiano, posto che, come si è detto, ad ogni corso universitario, anche il più tecnico, si chiede innanzi tutto un contributo non solo alla propria formazione professionale, ma anche alla costruzione della propria identità di “intellettuale”.

Tutte queste questioni, come accennato, sono eluse dai sostenitori dell’”esclusività” dell’insegnamento in inglese, per dare evidenza a due soli argomenti:

– i) il Politecnico si deve aprire a studenti internazionali;

– ii) questa scelta favorirà l’inserimento professionale dei nostri studenti nel mercato internazionale.

Quanto al primo, i dati dimostrano che questa apertura è da tempo un dato di fatto. Può essere, certo, ancora ampliata, ma non si comprende perché questo obiettivo debba implicare una totale chiusura verso gli studenti italiani che non intendono avvalersi della lingua inglese nei processi formativi e verso i numerosi studenti Erasmus (diverse centinaia ogni anno) interessati alla nostra cultura e alla nostra lingua.

Quanto al secondo, è chiaro che il successo dei nostri laureati all’estero dipende dalla forza e dalla qualità della formazione ricevuta non dalla loro conoscenza o meno dell’inglese.

Peraltro, l’estremizzazione di tali argomenti conduce facilmente a esiti paradossali, che vale la pena esplicitare, dal momento che rendono ancor più manifesti i dubbi in ordine alla legittimità delle decisioni contestate.

Posto, infatti, che l’Ateneo di cui si parla è un’Università pubblica, non si comprende la priorità assegnata dal Senato Accademico all’interesse dei presunti anglofoni – in particolare, stranieri -, rispetto a quello degli italiani che anglofoni non siano o non vogliano essere; né, tantomeno, si comprende – se è vero che lo sviluppo economico di un Paese, come spiegano continuamente gli economisti che si occupano di capitale umano, dipende anche dal numero dei suoi ingegneri e laureati in materie scientifiche

– perché, programmaticamente, il Politecnico si proponga di formare i suoi studenti per l’estero, con ciò favorendo di fatto la fuga di cervelli – che, quantomeno a parole, tutti vorrebbero interrompere se non invertire – e pretermettendo la formazione di quei professionisti necessari allo sviluppo del Paese.

Per queste ragioni, gli attuali ricorrenti – come firmatari dell’Appello a difesa della libertà di insegnamento o membri della Scuola di Architettura e società – avevano chiesto al Rettore e agli organi di governo dell’Ateneo di riconsiderare il contenuto delle proprie decisioni.

La conferma delle stesse e l’avvio degli “interventi operativi necessari per l’avvicinamento al 2014” e, in particolare, del “piano di formazione del personale tecnico e amministrativo (che coinvolgerà a regime 320 persone) mentre il prossimo settembre inizieranno i corsi di formazione per i circa 200 docenti che hanno evidenziato (?) una conoscenza dell’inglese media o bassa (cui seguiranno i corsi di perfezionamento” (doc. 1, pp. 5-6)” risulta dunque del tutto inaccettabile, per le ragioni sopra esposte nonché per gli ulteriori e numerosi profili di illegittimità, come meglio si vedrà alla luce dei seguenti motivi di

 

DIRITTO

 1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6 della Costituzione, nell’attuazione e nell’interpretazione ad essi data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale; in particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua inglese.

I provvedimenti in questa sede impugnati prevedono che, a partire dall’A.A. 2014/2015, nel Politecnico di Milano, la “lingua ufficiale dell’Ateneo per le Lauree Magistrali e i Corsi di Dottorato sia esclusivamente la lingua inglese”, determinando impegni di spesa significativi sia per il finanziamento del piano di formazione del personale docente, tecnico e amministrativo, sia per il reclutamento di docenti stranieri.

Emergono da tali atti questioni giuridiche, che attengono sia ai rapporti fra soggetti di cui si compone la Repubblica sia alla sfera delle garanzie costituzionali del cittadino. Ad un esame che chiama in causa il dettato costituzionale, la previsione dell’obbligatorietà dell’insegnamento in lingua inglese si rivela, infatti, illegittima sotto il profilo del contrasto con la tutela costituzionale dell’identità (individuale e nazionale) di cui agli artt. 2, 3, 6 e 9 della Costituzione, nonché con la pienezza della tutela accordata alla lingua italiana.

E infatti, posto che la lingua, come insegnano scienza e filosofia, è, molto più di un insieme di segni linguistici, strumento di dominio e di contemplazione della realtà e, insieme, veicolo di identità, individuale e collettiva, è facile comprendere come ogni minaccia nei confronti della diversità linguistica rappresenti di per sé un’offesa alla condizione umana della pluralità, ovvero alla specificità dell’uomo, singolarmente inteso nella pienezza delle relazioni che ne caratterizzano il suo essere sociale.

Proprio tale “pluralismo” impone la garanzia dell’eguaglianza, obbligando il legislatore e l’amministrazione a tener conto delle differenze che esistono fra i soggetti, adeguando la disciplina alle disuguaglianze effettive. Vi sono infatti differenze che, in quanto ostacoli alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e all’effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale, esigono interventi volti a rimuoverle e altre, che – qualificando ontologicamente o culturalmente le persone – una volta “disarmate” dal diritto, lungi dall’essere eliminate, devono, al contrario, essere tutelate. Tra queste, appunto le differenze di lingua, alle quali la nostra Costituzione dedica, com’è noto, uno dei suoi principi fondamentali, a tenore del quale “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

Tale specialità di regime – al di là delle note ragioni politiche – trova origine proprio nel riconoscimento del nesso inscindibile tra lingua e soggettività, al fine non di fomentare un “conformismo della differenza” ma di affermare la possibilità di far convivere la pluralità degli individui e delle appartenenze, nel segno di quella fondamentale identità nazionale, per secoli fondata, nell’assenza di un’unità statale e di un patrimonio di valori condiviso, proprio sulla lingua (e sulla letteratura) come unico segno di italianità.
Una preoccupazione che potrebbe sembrare estranea all’oggetto del presente ricorso, trattandosi non di difendere i dialetti o le lingue minoritarie nel contesto nazionale, quanto piuttosto l’italiano nei confronti del basic English, portato, di per sé, dal gran vento del mondo e che si vuole imporre, si badi, non come second first language ma come strumento esclusivo di comunicazione e di insegnamento.

In realtà, la tutela costituzionale delle minoranze linguistiche – che costituisce come più volte affermato dalla Corte costituzionale principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988 – ha, come ovvio presupposto, la garanzia per la lingua “ufficiale”. Più precisamente, «tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l’adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (Corte cost. n. 15 del 1996).
Se, dunque, nel testo della Costituzione non vi è alcun riferimento espresso alla lingua italiana, non è difficile ricavare tale garanzia, per implicito o a contrario, proprio dalla tutela apprestata dall’art. 6 della Costituzione alle minoranze linguistiche (minoranze rispetto ai parlanti la lingua ufficiale della maggioranza), come peraltro ha fatto da tempo la Corte costituzionale (sentenza n. 28/1982), secondo cui “la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l’italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari”. Peraltro, l’“ufficialità” della lingua italiana trova, anche a livello costituzionale, un’esplicita considerazione nel d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dove si legge: “nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è lingua ufficiale dello Stato” (Titolo XI, n. 99).
Ciò significa che l’uso alla lingua nazionale è obbligatorio in ogni rapporto tra singoli e organi politici o amministrativi, così come è obbligatorio in ogni atto avente rilievo giuridico. Da questa regola non sfugge l’uso della lingua nei percorsi formativi gestiti da istituzioni pubbliche di qualunque tipo, compresi quelli di livello universitario. Ciò non esclude affatto, anzi in certi casi impone – si pensi al diritto dell’imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete (art. 143 c.p.p.) – che oltre (ma non anziché) all’uso dell’italiano si debba garantire anche l’uso di altre lingue, in ossequio al generale principio di eguaglianza e, in particolare, alla speciale tutela apprestata dalla Costituzione alle lingue parlate dalle minoranze.
Ciò che invece sicuramente non è consentito è l’uso esclusivo e alternativo di una lingua diversa dall’italiano. Quando, infatti, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha varato una legge che prevedeva l’uso obbligatorio del friulano anche per l’insegnamento nelle scuole delle materie curriculari (riproponendo il problema della discriminazione a danno degli studenti e dei docenti che quella lingua non parlano), la Corte costituzionale ha ritenuto quella legge in contrasto con i principi sopra richiamati ed è escluso che ciò che non ha potuto fare una legge possa fare la delibera di un Senato accademico.
Per altro verso, può dirsi, in una con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che l’assegnazione del crisma dell’“ufficialità” alla lingua inglese ai fini dell’espletamento del servizio pubblico di istruzione, sia illegittimo non solo per la sua palese irragionevolezza ma anche sotto il profilo della mancanza di un fondamento legislativo, posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, affinché un idioma assuma una dignità pari (ma mai superiore) alla lingua italiana occorre che questa sia introdotta per legge, fermo restando che comunque la tutela di tale idioma deve rimanere ancorato all’ambito territoriale di rilevanza. La Corte, infatti, «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»).
Nel caso di specie manca senz’altro, per la lingua inglese, la previsione normativa – come emerge limpidamente dall’art. 2 della legge 482/1999, secondo cui “in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo” – e, a monte, la stessa possibilità di invocare l’art. 6 della Costituzione, (si veda, in proposito, Tar Piemonte, sez. II, 23 aprile 1996, n. 268; cfr. però Tar Friuli Venezia Giulia, 17 giugno 1993, n. 253).

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 9, 33 e 34 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della l. 482/99, dell’art. 271 del r.d. del 31 agosto 1933 n.
159, del d.m. 270/04, recante Regolamento per l’autonomia degli istituti universitari.
Come già si è visto nel primo motivo, la centralità della lingua italiana è stata affermata dal legislatore e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale proprio in occasione della riaffermazione del principio per cui la tutela delle minoranze linguistiche è legata – e si esaurisce – in un preciso e limitato ambito territoriale. Non a caso, la consacrazione della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica è contenuta nell’art. 1, comma 1, della l. 482/1999 recante “Norme in materia di tutela di minoranze linguistiche storiche” che recita: “1. La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. 2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture …”. Tale postulato è altresì ribadito all’ art. 4; all’a r t. 6 – che riguarda espressamente le università; all’art. 7, commi 3 e 4; nonché all’ art. 8, che conclusivamente sancisce “il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana”, mentre, l’art. 6, comma 4, del regola mento di attuazione della stessa legge, emanato con il decreto del Presidente del la Repubblica 2 maggio 2001 , n. 34 5, dispone che “ per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana”.
Si deve, innanzitutto osservare che la terminologia usata dal legislatore ordinario è la stessa di quella del costituente. Come, infatti, ai sensi dell’art. 6 della Costituzione è la Repubblica – e non lo Stato – a tutelare le minoranze linguistiche, così anche nella legge 482/1999, è la Repubblica ad essere chiamata in causa, a significare che la dimensione linguistica non si lega a un ente formalmente supremo (lo Stato) né ad una forma di governo, né a una cristallizzazione di apparati amministrativi, bensì all’insieme delle istituzioni così come si venuto a consolidare in un certo territorio, ivi comprese, naturalmente, le istituzioni deputate alla formazione scolastica e universitaria.
Ebbene, il carattere ufficiale della lingua italiana e la valorizzazione del patrimonio – linguistico e culturale – che alla lingua si legano, fungono da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica. Peraltro, questa legge si autoqualifica come non modificabile da parte delle regioni in quanto contenente principi generali statali.
Appare perciò significativo che la Corte costituzionale abbia dichiarato illegittime quelle leggi regionali (si pensi alla sentenza n. 159/09 relativa alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29/07) che assegnano una portata generale alle norme di tutela delle minoranze linguistiche, travalicando l’ambito territoriale di insediamento del gruppo linguistico considerato. Dunque, in estrema sintesi, illegittimi sono quei tentativi di generalizzazione della tutela di minoranze linguistiche imposti distorcendo il criterio territoriale, in quanto capaci di minare l’affermazione per cui la lingua italiana è lingua ufficiale della Repubblica.
Parallelamente, però – e questo è il punto che qui più interessa -, la Corte colpisce quelle norme regionali che sviliscono la lingua italiana, consentendo un uso pressoché alternativo di una lingua minoritaria o l’uso facoltativo di quella italiana negli atti di alcuni organi regionali (v., ad es., l’art. 9, c. 3 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 29/07).
E’ altresì di interesse notare come la Corte – sempre nella sentenza n. 159/09 – censuri quelle norme di tutela delle minoranze linguistiche che incidono sull’autonomia scolastica in modo da presupporre un consenso generalizzato alla fruizione della lingua minoritaria da parte degli studenti (o delle famiglie), facendo della lingua minoritaria la lingua veicolare per l’insegnamento di talune materie curricolari.
Così ricostruita la portata dell’art. 6 della Costituzione, se ne ricava agilmente che l’introduzione, in via amministrativa, dell’obbligatorietà dell’insegnamento in una lingua straniera per tutti i corsi di laurea magistrale dell’Ateneo, si pone in aperto contrasto con il carattere di lingua ufficiale della Repubblica riconosciuto dalla legge alla lingua italiana e certamente in contrasto con il criterio per cui nessuna lingua minoritaria (e men che meno straniera) deve assumere quel carattere di generalità tale da minare in radice il ruolo della lingua nazionale (in questo senso anche Tar Friuli- Venezia Giulia, 15 luglio 1996, n. 783).
In modo ancora più evidente, la portata lesiva di tali provvedimenti si coglie nel quadro costituzionale più ampio che si ricava dagli articoli 9, 33 e 34.
Infatti, come riaffermato dalla Corte costituzionale in molte delle sentenze in tema di minoranze linguistiche, il fondamento dell’art. 6 della Costituzione e, in particolare, della tutela della lingua discende dall’essere essa una componente di importanza basilare per l’identità individuale e collettiva. Essa è dunque elemento essenziale dell’identità culturale (art. 9), mediante il quale prende forma e sostanza la personalità umana dell’individuo sia come singolo sia come appartenente ad una determinata collettività e senza la quale a nulla varrebbe la tutela di molti dei diritti e delle libertà affermate dalla nostra carta costituzionale.
Tra questi, per i profili che qui interessano, principalmente gli articoli 33 e 34 della Costituzione: non può non cogliersi infatti come la libertà d’insegnamento dell’arte e della scienza non tolleri alcuna imposizione linguistica che non sia quella che – per ovvi fini di universalità e uguaglianza del servizio nonché di identità nazionale e culturale – deriva dalla consacrazione di una lingua quale lingua ufficiale della Repubblica ovvero, nel limiti ammessi dall’art. 6 della Costituzione – dalle esigenze di tutela di una minoranza linguistica.
Lo stesso può dirsi con riguardo al diritto allo studio, il quale verrebbe certamente compromesso laddove l’offerta formativa in taluni corsi di laurea – tutti i corsi di laurea magistrale (sic!) – fosse espletata in una lingua veicolare non solo diversa dalla lingua ufficiale, ma altresì non costituente lingua di una minoranza linguistica e quindi non protetta dall’art. 6 della Costituzione né da altra norma comunitaria.ù
Se anche non fosse ritenuto esaustivo il richiamo all’art. 6 della Costituzione, l’art. 3, comma 1, Cost., nella misura in cui impedisce al legislatore – e quindi all’amministrazione – di assumere la lingua come fattore di discriminazione, fonda di per se stesso un criterio interpretativo di ogni diritto e libertà fondamentale: anche dell’art. 33 e dell’art. 34 della Costituzione.
Conferme a questa interpretazione vengono altresì dall’art. 14 della Convenzione europea per i diritti umani e dall’art. 2 del Protocollo integrativo: “Il diritto all’istruzione deve essere a tutti riconosciuto”.
Ha chiarito al riguardo la Corte europea dei diritti dell’uomo (sin dalla sentenza 23 luglio 1968, n. 6), che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza alcuna distinzione («without discrimination») fondata, in particolare, sulla lingua. Pertanto, l’art. 2 del Protocollo deve essere interpretato e applicato tenendo conto della garanzia prevista dall’art. 14.
Contrario alla garanzia della libertà di insegnamento e del diritto all’istruzione universitaria secondo uguaglianza – ovvero, secondo non discriminazione – è certamente l’introduzione dell’obbligatorietà dell’insegnamento in tutti i corsi di laurea magistrale (e dunque della fruizione del servizio di istruzione) in lingua inglese, senza facoltatività alcuna e senza libertà di scelta. Ciò a maggior ragione se si consideri che la lingua inglese non è coperta da alcun tipo di protezione giuridica, tale da giustificare una discriminazione (su base linguistica) nel godimento delle libertà di cui all’art. 33 e 34 e al diritto ad utilizzare, nel loro espletamento, la lingua ufficiale della repubblica, come consacrata nelle norme di legge innanzi richiamate.
A identiche conclusioni si giunge anche muovendo dalle norme – comunitarie e nazionali – in tema di servizi di interesse generale e, più precisamente di servizio universale: l’istruzione si pone infatti come servizio ancorato ad un diritto fondamentale della nostra Carta costituzionale e deve essere erogato con i carattere di universalità e in armonia con i principi costituzionali. Né può affermarsi, come si avrà modo di ribadire in seguito, che a tali principi e ai caratteri del servizio pubblico possa sottrarsi l’organizzazione didattica in nome dell’autonomia universitaria. Ciò proprio in forza del carattere ufficiale della lingua italiana e della forza dei diritti costituzionali con i quali l’autonomia è chiamata a misurarsi e sopra richiamati.

3) Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della l. 482/99, dell’art. 271 del r.d. del 31 agosto 1933 n. 159, del d.m. 270/04, recante Regolamento per l’autonomia degli istituti universitari – Illegittimità per violazione di legge, violazione dell’art. 2, comma 1, nonché comma 2, lett. l) della legge 240/10. Violazione della legge n. 240 del 2010 della libertà di insegnamento del singolo docente (art. 33 Cost.) e del diritto allo studio (artt. 34 Cost.). Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta e sviamento dalla causa tipica.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per violazione di legge e, in particolare, per violazione dell’art. 1, comma 1, della l. 482/99, dell’art. 271 del r.d. del 31 agosto 1933 n. 159 e, per diverso profilo, del d.m. 270/04, recante modifiche al d.m. 509/99 in tema di autonomia degli istituti universitari.

Le norme di legge e regolamento citate sono assai diverse per oggetto, per epoca e storia: tuttavia, esse possono (rectius: debbono) essere lette unitariamente entro il comune quadro costituzionale, quello, come si è visto, tracciato dagli artt. 2, 6, 9, 33 e 34 della Costituzione, paradigma normativo al cui cospetto il tentativo di introdurre l’obbligatorietà dell’insegnamento in una lingua diversa da quella italiana appare in tutta la sua lesività.
Peraltro, anche a fermarsi al mero dato delle norme di livello sub costituzionale regolanti l’insegnamento e l’autonomia delle istituzioni universitarie, si giunge, senza troppo sforzo, alla conclusione che le scelte assunte dal Politecnico di Milano siano il frutto di una decisione amministrativa assunta in spregio alla legge e, in particolare, a quelle norme che impongono che l’insegnamento e l’apprendimento avvengano nella lingua italiana, senza lasciare spazio alcuno alla discrezionalità dell’amministrazione. In modo chiaro, l’art. 271 del r.d. 31 agosto 1933 n. 159, tuttora vigente, stabilisce che “la lingua italiana è lingua ufficiale dell’insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari”. Così anche il d.m. 270/04, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato dal Murst con decreto n. 509/99”, il quale stabilisce che per il conseguimento della laurea sono necessari 180 crediti, comprensivi di quelli comprovanti la conoscenza obbligatoria della lingua italiana, oltre che di un’altra lingua dell’unione europea, con ciò ponendo una norma che deve leggersi nel senso che la lingua italiana è requisito comunque imprescindibile per il conseguimento della laurea, laddove, parallelamente, la lingua inglese non gode di alcuna preferenza.
Detti provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto un diverso profilo, quello della violazione dell’art. 2 della l. 240/10 e, più precisamente, dell’art. 2, comma 1 e 2, lett. l.) di tale legge.
Sebbene, infatti, apparentemente finalizzati all’internazionalizzazione dell’Ateneo, finiscono in realtà per tradirla.
La legge di riforma del sistema universitario obbliga infatti le università a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi fissati all’art. 2, comma 1.
Nella modifica degli statuti in tema di articolazione interna, la norma, all’art. 2, comma 2, lett. l), prevede che si proceda altresì al rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.
Tale norma, se correttamente interpretata, mira a promuovere l’integrazione fra le culture – e non a imporne una, neppure la propria, a scapito delle altre – e, non a comprimere ma ad ampliare l’offerta formativa. Essa dunque, come appare evidente, non offre alcuna copertura a quanto deliberato dal Politecnico di Milano a mezzo degli atti in questa sede impugnati: un conto è l’attivazione di corsi di studio in lingua straniera, altro è dichiarare quella inglese addirittura “lingua ufficiale” dell’Ateneo, escludendo italiano.
In altri termini, la formula di internazionalizzazione promossa dal Politecnico di Milano insegue un modello che tradisce lo spirito della norma e che, anzi, può dirsi antistorico anche e soprattutto nella prospettiva del significativo consolidamento dell’Unione europea. In tale contesto, il ruolo delle lingue nazionali, liberate dai miti della sovranità statuale, consiste, infatti, nel fondare e dare corpo al pluralismo culturale e identitario della Comunità.
In tal senso, anche la relazione alla proposta di legge di riforma costituzionale n. 433/06, dove si legge: “L’Europa e tutto il processo di integrazione europea si fondano sul principio del multiculturalismo e del multilinguismo. E` proprio per questa ragione che diversi Paesi europei hanno sentito la necessità di inserire nelle proprie Costituzioni il riferimento alla lingua ufficiale fin dall’approvazione del Trattato di Maastricht. … Anche il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa affronta la questione linguistica sin dai suoi principi fondamentali (articolo I-3 recante gli obiettivi dell’Unione) e pone l’accento sul rispetto della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche. .”

Se, dunque, questo è il ruolo della lingua in un contesto pluralistico, non può che rinnovarsi la conclusione iniziale, di radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, nonché per eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica giacché si utilizza l’obbligo della lingua inglese per imprimere un carattere internazionale al Politecnico, arbitrariamente identificando l’internazionalizzazione con l’ “anglificazione”.

4) Violazione dell’artt. 20-22 della Carta di Nizza, degli artt. 3 e 33 della Costituzione, nonché delle norme comunitarie (direttiva 2000/7/CEE e 2000/43/CEE) in tema di libera circolazione e non discriminazione dei lavoratori, nella misura in cui comprime la libertà d’insegnamento e l’eguaglianza dei professori universitari nonché la libera circolazione dei lavoratori nello stesso paese d’origine creando una restrizione a contrario. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della manifesta irragionevolezza e della disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 1 della l. 241/90.

I provvedimenti in questa sede impugnati sono altresì illegittimi per violazione di legge, in particolare per violazione dell’art. 22 della Carta di Nizza, degli artt. 3 e 33 della Costituzione, delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori. Essi finiscono infatti per incidere sulla libera scelta delle modalità di insegnamento e dei suoi contenuti, comportando un sensibile aumento degli oneri didattici connessi all’insegnamento (obbligando, ad esempio, a seguire corsi di lingua inglese tali da permettere la necessaria padronanza, ovvero a tradurre i documenti costituenti le fonti della materia insegnata) e, per talune materie più di altre, una certa incoerenza con le fonti, il lessico tecnico, i materiali di studio a disposizione.
Ne deriva, in sostanza, una sensibile disparità di trattamento tra docenti universitari nell’espletamento del loro servizio e del loro mandato.
Tale diversità di trattamento è, a ben vedere, una discriminazione nel godimento dei diritti costituzionali – primo tra tutti la libertà di insegnamento – e nell’esecuzione dei propri obblighi derivanti dal rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, operata attraverso l’introduzione di un requisito per l’insegnamento nelle Lauree Magistrali, ossia la perfetta conoscenza della lingua inglese, ulteriore e diverso rispetto a quanto previsto in sede di valutazione comparativa. In sostanza, ai docenti che non conoscono la lingua inglese o che, pure conoscendola, non intendessero utilizzarla per l’insegnamento, non è data altra scelta se non quella di insegnare – a prescindere dalla loro specifica competenza – in corsi di Laurea triennale. Di qui la violazione dell’art. 3 e 33 della Costituzione, anche in relazione agli obblighi assunti con l’immissione in ruolo.
Il Trattato comunitario riconosce alla lingua la natura di elemento di non discriminazione (in una accezione assai vicina al nostro art. 3, comma primo della Costituzione) nel godimento delle libertà e dei diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e dai Trattati istitutivi: tutela del pluralismo linguistico, dunque, quale componente essenziale della convivenza endocomunitaria, ma impossibilità di assumere la lingua come elemento di discriminazione entro i confini comunitari.
Ora, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha avuto modo di ribadire che la tutela delle lingue nazionali può anche giustificare talune restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, ma la ragionevolezza di tali scelte deve rispettare il principio di proporzionalità e, in ogni caso, essere parametrata al particolare contesto in cui la tutela della lingua nazionale è invocata.
Così, nel caso Groener (Causa 379/87, Anita Groener contro Minister for Education and the City of Dublin Vocational Education Committee, Racc., 1989, 3967), la Corte ebbe modo di chiarire che l’introduzione del requisito della conoscenza obbligatoria della lingua nazionale (nel caso di specie l’irlandese) ai fini dell’assunzione in qualità di insegnante in una scuola pubblica, si giustificava solo in quanto la lingua richiesta era (per norma costituzionale) lingua ufficiale dello Stato e in quanto la restrizione concerneva l’attività di insegnamento (diversamente avrebbe concluso nell’ipotesi in cui si fosse trattato di attività commerciale o produttiva…).
Tale vicenda può aiutare a comprendere come l’introduzione di un requisito linguistico per i lavoratori non giustificabile in base ad alcuna norma comunitaria o costituzionale, né finalizzato alla tutela della lingua ufficiale dello Stato (ma semmai in senso opposto) o di una lingua minoritaria, rende manifestamente discriminatoria la misura dell’obbligatorietà dell’insegnamento in lingua inglese, attraverso la quale si persegue un falso egualitarismo che svilisce del tutto il senso del pluralismo e dell’eguaglianza nei sistemi complessi e aperti quali quelli contemporanei.

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Chiarita, dunque, la portata del principio di non discriminazione su base linguistica nell’ambito comunitario, può muoversi a considerare se, sempre sulla base delle norme comunitarie, sia possibile limitare le lingue di espletamento di una funzione o di un servizio pubblico da parte di un’amministrazione di uno Stato membro.
Al riguardo può richiamarsi quella giurisprudenza comunitaria in tema di tutela del pluralismo linguistico nei bandi di concorso finalizzati all’assunzione del personale dell’amministrazione comunitaria. In tale contesto, i giudici comunitari (si veda da ultimo Tribunale di I grado CEE, sez VI, 13 settembre 2010, n. 166; cfr., a contrario, Tribunale di I grado CEE, sez. V, 20 novembre 2008, n. 185), hanno avuto occasione di affermare che la pubblica amministrazione può limitare, nella pubblicazione ufficiale del bando di concorso, il numero delle lingue ufficiali comunitarie, provvedendo però a pubblicare in tutte le lingue ufficiali l’estratto del bando. Si afferma, più estesamente, che la selezione dei candidati inizi, proprio mediante la limitazione della pubblicazione integrale alle sole lingue ufficiali di maggiore rilevanza in ordine all’attività che il candidato sarà chiamato a svolgere nell’ambito dell’amministrazione, ben prima della presentazione delle candidature, ossia con la determinazione dei requisiti (anche linguistici) di ammissione e quindi con la pubblicazione integrale nelle sole lingue ad essi corrispondenti. La pubblica amministrazione, così facendo, non violerebbe il principio di non discriminazione su base linguistica e non incorrerebbe in eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Ora, se si applica tale ragionamento al caso in esame, facilmente si perviene a un esito diametralmente opposto, se solo si considera che la lingua inglese, non solo non è lingua ufficiale della Repubblica italiana, ma nemmeno ha caratteristiche tali da potersi ritenere insostituibile in ordine all’espletamento del servizio cui i professori e ricercatori universitari sono chiamati per conto dell’Università di appartenenza. Dunque, in conclusione, se può essere esente dalla violazione del principio di non discriminazione sulla base della lingua così come dal vizio di eccesso di potere, l’amministrazione che fissi taluni requisiti linguistici in funzione del particolare statuto e della specifica funzione dell’amministrazione di riferimento, così non sarà per l’amministrazione che obblighi i propri docenti a insegnare in una lingua priva di qualsivoglia collegamento con lo statuto e la funzione dell’Ateneo e con il concetto stesso di internazionalizzazione.
In definitiva, dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento e per manifesta irragionevolezza. L’autonomia universitaria, seppure anche costituzionalmente tutelata, non può essere invocata per superare quelli che sono i limiti interni al suo stesso riconoscimento, prima tra tutti proprio la libertà d’insegnamento, quale corollario imprescindibile della libertà di arte e scienza.

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I provvedimenti in questa sede impugnati, in quanto esercizio di attività amministrative altamente discrezionali, sono senz’altro sindacabili sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere e, in particolare, per violazione del principio comunitario di proporzionalità, accolto anche nel nostro ordinamento all’art. 1 della l. 241/90.
Ora, tale principio imporrebbe che la pubblica amministrazione scelga, tra le opzioni compatibili con l’interesse pubblico, quella che comporti il minor sacrificio degli altri interessi in gioco. Ora, nel caso in esame l’interesse che l’amministrazione mostra di perseguire è quello dell’internazionalizzazione del Politecnico di Milano. Se questo è il fine, il mezzo (la soluzione) scelta, ossia l’obbligatorietà dell’uso della lingua inglese in tutti i corsi di laurea magistrale, appare senz’altro come misura sproporzionata – lasciando in disparte ogni valutazione in merito all’efficacia e alla qualità dell’insegnamento e ferme restando le valutazioni di sviamento innanzi svolte. A ciò si giunge sempre che si vogliano ritenere superabili i limiti interni dell’autonomia universitaria in relazione alle scelte di organizzazione della didattica.

 

5) Violazione dell’artt. 2, 3 e 34, comma 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento – discriminazione su base sociale. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti.

Le delibere oggetto del presente ricorso impegnano l’Ateneo a investire milioni di euro per “internazionalizzare” (rectius: inglesizzare) i suoi programmi, l’amministrazione interna e il corpo docente, oltre che per incrementare le competenze linguistiche degli studenti, laddove le università anglosassoni possono destinare queste risorse alla ricerca. Naturalmente, ci si potrebbe chiedere se sia legittimo, dal punto di vista dell’interesse pubblico, finanziare, tramite la fiscalità generale, un’Università pubblica che non eroga più sapere nella lingua nazionale? Si può, infatti, seriamente dubitare che sia legittima la decisione di un’Università pubblica di impartire in inglese tutti gli insegnamenti di un corso di laurea che rilascia un titolo di studio italiano se non è dimostrabile che questo sia se non l’unico, certamente il migliore dei metodi possibili per l’insegnamento agli studenti italiani. Non solo. Peraltro, posto che in quanto servizio pubblico, l’Università riceve finanziamenti pubblici, è legittimo richiedere ai suoi studenti il possesso di tutti i requisiti necessari per poter trarre frutto dal servizio reso ma non si può pretendere che essi possiedano requisiti non necessari.

Ora, il punto è questo: se si ritiene non solo opportuno ma necessario, per conseguire una laurea magistrale in Architettura ed Ingegneria, conoscere l’inglese ad un livello tale da poter seguire tutti i corsi in quella lingua, allora si dovrebbe imporre a tutte le Facoltà di Ingegneria ed Architettura – non solo a quelle del Politecnico di Milano – di impartire tutti i lori insegnamenti in inglese; se, invece, come sembra, l’inglese è materia secondaria, sarà evidente l’illegittimità della decisione del Politecnico di Milano, in quanto arbitraria e lesiva del diritto all’istruzione, comprensivo anche del diritto di iscriversi a qualunque Università pubblica, salvi eventuali contingentamenti, in relazione ai quali le selezioni potranno fondarsi sul grado di capacità e meritevolezza ma non sul possesso di requisiti non necessari.
Ma anche a lasciare sullo sfondo tale quesito, non vi è dubbio che la totale “anglificazione” dei percorsi di studio creerà a molti cittadini difficoltà, se non insormontabili ostacoli, nell’accesso al sapere, limitando la libertà di scelta per chi vuole studiare nella propria lingua madre nel proprio paese e introducendo una frattura linguistica fra élites e comuni cittadini che non abbiano potuto acquisire, per ragioni economiche e/o sociali, una conoscenza della lingua inglese adeguata alla frequenza di un corso universitario. Si introduce in tal modo un criterio di selezione sociale, foriero di un futuro accaparramento delle professioni a favore delle classi sociali medio alte.
Ciò, in particolare, se si considera che, tranne rarissime eccezioni, l’insegnamento delle lingue straniere – e, in particolare, dell’inglese – nella scuola dell’obbligo non è, per sé solo, tale da consentire, a chi non abbia potuto altrimenti integrare le proprie competenze linguistiche, di usare una lingua non propria in modo tale da poter frequentare proficuamente i corsi universitari. Con il che è evidente il carattere discriminatorio della scelta operata dal Politecnico che impedisce all’individuo di scegliere il modo di qualificarsi professionalmente e come persona.
Sotto altro e differente profilo, le delibere impugnate appaiono illegittime sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti. Anche a voler sostenere che in alcuni settori – non in tutti, neanche tra quelli presenti al Politecnico -, l’inglese sia la lingua più frequentemente usata per la comunicazione del sapere tecnico- scientifico, non si può certo dire che questa sia, necessariamente, anche la lingua in cui il sapere è pensato ed elaborato.
Né si può dire che l’obbligo dell’inglese – o, se si preferisce, il divieto di usare l’italiano – sia l’unico modo per stimolare l’apprendimento di un ‘altra lingua. Certo è, invece, come spiegano i linguisti, che la tendenza al monolinguismo nella comunicazione scientifica risulta discutibile anche dal punto di vista dell’efficienza strumentale, del rapporto cioè fra i presunti benefici e i sicuri costi, non solo culturali ma anche economici.
Non casualmente, diversi paesi nel Nord Europa – dove la preminenza della lingua inglese ha avuto modo di attecchire ben prima che nel nostro Paese – oggi si interrogano sugli effetti perversi, anche sul fronte economico/professionale, della mancata difesa della propria lingua madre.
Da qui la violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, che impone l’adeguatezza degli strumenti rispetto agli scopi, il miglior contemperamento dei diversi interessi in gioco e l’uso responsabile delle risorse pubbliche.

6) Violazione, errata e falsa applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei docenti universitari e, più in generale, dello status giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.

Reclutamento e status giuridico dei professori e ricercatori universitari hanno subito in questi anni diverse e a volte contrastanti riforme.

La recente legge 240/2010, sulla scia della precedente riforma c.d. Moratti, ha inteso dare un’impronta ancora più marcatamente “internazionale”, se così si può dire, al reclutamento dei Professori Universitari. Le pubblicazioni in lingua straniera o in riviste straniere sono considerate di maggior pregio rispetto a quelle in italiano; nel valutare il curriculum si deve dare un peso maggiore all’esperienze e all’insegnamento all’estero o presso enti stranieri, etc.

Ciò posto, è appena il caso di dire che la maggior parte del personale attualmente in organico ha avuto accesso ai ruoli in base a parametri molto diversi da quelli “internazionali” recentemente introdotti. Nei bandi per il reclutamento non era precedentemente previsto il requisito della conoscenza dell’inglese ma, al più, l’indicazione di una lingua straniera che poteva, naturalmente, essere anche il francese, lo spagnolo, etc. Ciò per dire che ben potrebbe un considerevole numero di docenti del Politecnico non trovare opportuna collocazione nella programmazione didattica, non a causa di un’inadeguata competenza disciplinare ma piuttosto di un nuovo requisito di “adeguatezza” linguistica.

Il che non è scevro di conseguenze ove si consideri la normativa che disciplina l’assegnazione dei corsi ai diversi docenti e le garanzie di “inamovibilità” che caratterizzano lo status giuridico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato. Questi due aspetti sono disciplinati ancora dal DPR 11/07/1980 n. 382 rubricato “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.

L’art. 7 rubricato “ Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica” sancisce che “Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.

Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quando istituiti, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l’attività di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.

Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d’intesa tra i rispettivi professori.

È consentita l’organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all’anno.” L’art. 8 rubricato “Inamovibilità e trasferimenti” prevede che: “I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento”.

Il successivo art. 9 prevede, in tema di utilizzazione del professore ordinario per insegnamenti diversi da quelli di cui è titolare che “Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell’ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.

In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell’insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l’insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.

Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell’ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. (Omissis)

I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell’ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.(…)”

L’art 22 prevede poi che “Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all’autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto”.

Sembra utile, in questa sede, richiamare anche la legge 4 novembre 2005, n. 230 recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari” secondo la quale l’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento”.

Dunque dalla citata normativa emerge che i Professori e i Ricercatori una volta incardinati nell’Università sono inamovibili, che la loro professionalità, saggiata e valutata attraverso concorso pubblico, deve essere utilizzata dall’università secondo le inclinazioni e le competenze scientifico-disciplinari degli stessi attraverso l’affidamento di corsi appartenenti al settore scientifico/disciplinare a cui afferiscono ed in base al quale sono stati reclutati.

Tutto ciò viene completamente ad essere stravolto dalla decisione del Politecnico di obbligare i docenti delle Lauree Magistrali ad utilizzare l’inglese nei propri corsi. Naturalmente, non si intende qui sostenere un inesigibile “diritto al corso” o un’inamovibilità che prescinda da obiettive considerazioni di competenza o di programmazione. Al contrario, ciò che qui si sostiene è che le scelte relative alla programmazione didattica – di competenza di Scuole, Corsi di studio, Dipartimenti e, naturalmente docenti – debbono valorizzare le risorse umane presenti all’interno dell’Università, garantendo alle stesse la possibilità di esprimere al meglio ogni loro potenzialità.

Se in questa luce si guarda alle delibere impugnate, sarà facile avvedersi che i docenti, che, pur in possesso di elevate conoscenze specialistiche, non hanno la necessaria dimestichezza con la lingua inglese, saranno privati di quei corsi che invece la normativa – e, prima ancora, il buon senso – impone gli siano affidati. Con il che si potrebbe assistere al passaggio di comprovate professionalità specialistiche dai corsi di laurea magistrale ai corsi di laurea di primo livello e, viceversa, un massiccio ricorso a professori generalisti o a docenti esterni che, pur perfettamente anglofoni, non hanno tuttavia le competenze scientifico-disciplinari dei sostituiti.

Il che sembra rappresentare, oltre che una palese violazione dell’art. 97 Cost. e, in particolare, del principio di buon andamento dell’amministrazione e della regola secondo cui “agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”, anche un chiaro sintomo di eccesso di potere per sviamento, dato che il fine perseguito in concreto dalle delibere impugnate non sembra, in alcun modo, riconducibile nel novero di quelli prescritti.

Risulta inoltre fortemente compromessa la libertà di scelta dell’insegnamento che la normativa sopra richiamata assicura, a concretizzazione tra l’altro dell’art. 33 Cost., e che, come espresso da recente giurisprudenza costituisce il nucleo essenziale dello status giuridico dei Professori (incidentalmente da ultimo T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-03-2012, n. 683). E infatti i Professori e Ricercatori che in coscienza si riterranno inidonei a svolgere i corsi in inglese saranno costretti, sempre che il piano di studi lo consenta, a ripiegare su corsi collocati nelle lauree triennali, quale che sia la loro competenza scientifico-disciplinare. Si perderà, in altre parole, la stessa ragion d’essere dell’istituzione delle Lauree Magistrali, che appunto mirano alla valorizzazione delle competenze specialistiche dei professori e alla trasmissione delle stesse ai discenti, in forza di un’arbitraria opzione linguistica che nulla a che vedere con la competenza scientifica e didattica, col sacrificio, insieme, della libertà scientifica e didattica e delle corrispondenti risorse umane. Chi, invece, intendesse soggiacere alle decisioni del Senato Accademico, impartendo lezioni in inglese, sarà costretto a modificare – presumibilmente non in meglio – il proprio approccio metodologico e didattico, depauperando la propria professionalità e quella del proprio insegnamento, in nome di opinabili presunti scopi di “internazionalizzazione”.

Inoltre, atteso che lo stato giuridico del personale docente deve essere garantito all’interno di Statuti e Regolamenti di Ateneo ai sensi della legge 168/1989, art.16,c.4 , e considerato che le disposizioni di legge relative ai compiti didattici dei professori e dei ricercatori universitari, ivi compresa la libertà di insegnamento, fanno parte del loro stato giuridico ne consegue, per comune riconoscimento normativo e giurisprudenziale, che queste ultime non ricadono nell’autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei e ancor meno in quella deliberativa dei singoli organi accademici (tra le altre Tar Roma Sez III Sent. 16/6/2008 n. 5912).

Ciò significa che né gli statuti delle Università né tantomeno i regolamenti di Ateneo possono in alcun modo comprimere lo stato giuridico dei professori così come è definito dalla normativa statale.

Con il che, non si nega la sussistenza del potere di direzione e coordinamento dei docenti e delle loro attività, che fa capo all’Università ed è esercitato anche dal Senato Accademico ma piuttosto la sua arbitraria estensione fino a ricomprendere anche decisioni in grado di conculcare diritti e libertà di rilievo costituzionale.

7) Violazione dell’art. 2 della legge 240/2010 e dello Statuto universitario, con particolare riferimento alle carenze istruttorie che caratterizzano il procedimento di approvazione delle delibere impugnate. Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento e per la mancanza di idonei parametri di riferimento.

Come precedentemente ricordato, la legge di riforma del sistema universitario prevede “l’attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 … “ (art. 2, comma 1, e), l. n.

240/2010). In tal senso anche il nuovo Statuto del Politecnico, che, all’art. 11, attribuisce al Senato un potere di indirizzo delle attività scientifiche e didattiche dell’Ateneo, anche mediante la proposta di soluzioni per una ottimale gestione delle risorse, nonché il potere di approvare il Regolamento generale di Ateneo; i nuovi ordinamenti didattici e le variazioni agli ordinamenti esistenti; i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Poli territoriali in materia di didattica e di ricerca e il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; l’istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca, l’istituzione di Master e delle Scuole di specializzazione.

Spetta ai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 20 dello stesso Statuto supportare il Senato accademico nell’elaborazione del Piano triennale di sviluppo dell’Ateneo e al Consiglio di Dipartimento, in particolare, coordinare le attività di ricerca e didattica che fanno capo al Dipartimento; attivare, in base alle risorse assegnate, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e l’adozione dei bandi per i ricercatori, acquisendo preventivamente il parere delle Scuole in cui è previsto l’assolvimento del compito didattico istituzionale; formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei docenti; concordare con le Scuole le coperture delle attività previste nei programmi formativi istituzionali, garantendo l’equa ripartizione dei compiti didattici tra i docenti che afferiscono al Dipartimento. Lo stesso Statuto, all’art. 24, chiama infine le Scuole a sovraintendere alle attività didattiche, attribuendo alla Giunta di queste il compito di coordinare e approvare i Regolamenti didattici predisposti dai Corsi di studio; armonizzare e coordinare l’erogazione degli insegnamenti; concordare con i Dipartimenti il quadro delle coperture didattiche in coerenza con il progetto culturale e didattico della Scuola; esprimere parere sui procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sui bandi per i ricercatori; proporre al Senato accademico modifiche al progetto istitutivo della Scuola, comprese l’istituzione e la soppressione dei Corsi di studio; proporre al Senato accademico il Regolamento della Scuola o sue variazioni; proporre al Senato accademico variazioni degli ordinamenti di Corsi di studio esistenti; proporre al Senato accademico l’istituzione dei Corsi di master universitari di primo e secondo livello e di Scuole di specializzazione facenti capo al proprio progetto culturale e didattico, definendo le forme organizzative più adeguate; esaminare i problemi evidenziati dal Nucleo di valutazione, dalla Commissione paritetica e dal Difensore degli studenti e adotta gli interventi che si rendano necessari; esprimere parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio che fanno capo alla Scuola; coordinare le modalità per l’esame finale per il conseguimento del titolo di studio; approvare le proposte di conferimento di Laurea magistrale ad honorem.

Ora, se si guarda, alla luce di tale normativa, ai provvedimenti impugnati, non si può non rilevare il vuoto istruttorio che ne caratterizza il procedimento e le evidenti violazioni sia della legge che dell’attuale Statuto, che peraltro, sotto i profili che qui interessano, non si discosta da quello che lo ha preceduto.

Ciò che, in particolare, colpisce è la totale pretermissione degli organi preposti alla programmazione didattica e alla ricerca e cioè delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Corsi di studio a favore degli organi di vertice della governance universitaria, ovvero del Senato Accademico e del suo Presidente.

Questi, infatti, lungi dal limitarsi a indirizzare, formulare pareri e proposte o approvare regolamenti e ordinamenti didattici di competenza dei Dipartimenti, hanno direttamente provveduto ad adottare delibere che, per il loro contenuto provvedimentale, avrebbero dovuto essere previamente istruite, discusse e condivise nelle sedi competenti. Ciò avrebbe, a tacer d’altro, consentito di valutare in maniera più adeguata la “fattibilità” dell’intero progetto e di adattarlo alle diverse realtà scientifiche e didattiche presenti all’interno dello stesso Ateneo.

Neanche la proposta – formulata dal Prof. Palermo nella seduta del Senato Accademico del 21 maggio 2012 (doc. 1, p. 3) – di affidare “alle Scuole, con il coordinamento di una Commissione di Ateneo, uno studio sull’attuazione del programma nei rispettivi contesti”, al fine di meglio precisare le successive scelte operative, ha avuto seguito, con ciò confermando la volontà di procedere “inaudita altera parte”, in spregio della legge e delle disposizioni statutarie.

Da ciò anche i vizi procedimentali e la mancata ricognizione e considerazione di idonei parametri di riferimento – come emerge anche dagli altri motivi di diritto -, sintomi inequivocabili di eccesso di potere. 

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Sulla questione di costituzionalità

Si solleva in questa sede questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 2, lett. l) legge 30.12.2010, n. 240.

Detta disposizione sancisce quanto segue: “… le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (Omissis)

l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;

Posto che la disposizione può essere suscettibile di diverse letture, certo è che essa sembra consentire l’offerta di interi “corsi” universitari da tenersi nella sola lingua inglese. Il dubbio sulla legittimità costituzionale di tale disposizione, per le molte e diverse ragioni che sono state meglio esplicitate nei diversi motivi di diritto, appare certamente non infondato. A maggior ragione, deve dubitarsi della legittimità costituzionale della norma da essa enucleata dal Politecnico di Milano. Se, infatti, la disposizione richiamata può leggersi, come di fatto è stata letta dal Politecnico, come facoltizzante le Università a fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica, emerge con tutta evidenza il contrasto con le disposizioni costituzionali che tutelano la stessa lingua (art. 6 Cost.), l’identità e il patrimonio culturale della Nazione (artt. 2, 3, 6 e 9 Cost..), nonché la palese lesione della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), del pari diritto all’istruzione (artt. 3 e 34, comma 3

Cost.) e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Se, dunque, in forza di diversa interpretazione costituzionalmente orientata del predetto art. 2, c. 2, lett. l. legge 30.12.2010, n. 240., non fosse possibile al giudice adito giungere alla declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sarà evidente la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità di tale medesimo disposto legislativo, per la violazione degli artt. 2, 3, 6, 9, 33, 34 e 97 Cost., come sopra specificato.

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 Sull’istanza cautelare

Quanto al fumus boni juris, si confida nell’accoglimento dei suestesi motivi di ricorso.

Quanto al periculum in mora, esso è in re ipsa per la decorrenza immediata dei provvedimenti attuativi e l’avvio degli interventi operativi per l’avvicinamento al 2014, come agevolmente di ricava dai docc. sub 1 e 2) e per la sussistenza del rischio che, nell’imminenza dell’apertura nuovo anno accademico (2012-2013), si precostituiscano gli assetti della futura programmazione didattica e si allochino definitivamente le risorse a tal fine necessarie.

E’ appena il caso di ricordare, sul piano delle relazioni tra la cautela e la prospettata questione di costituzionalità, come la Corte costituzionale, per pacifica giurisprudenza, ritenga possibile “concedere la misura cautelare nel presupposto della non manifesta infondatezza della questione sollevata e «ad tempus», ossia «fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale”, senza che per questo si esaurisca la “potestas judicandi” del giudice a quo (in ultimo, v. sent. n. 236 del 2010 e ord. n. 25 del 2006).

P.Q.M.

Si chiede che il TAR adito voglia, previa l’adozione della richiesta misura cautelare, disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati previa, occorrendo, rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale, e per l’effetto accogliere il ricorso come specificato in epigrafe.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari.

Il difensore dei ricorrenti chiede di essere udito alla Camera di Consiglio.

Ai sensi della vigente normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è impugnatorio ordinario, pertanto risulta soggetto al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 600,00.

Si producono i documenti indicati nel ricorso

Con osservanza. Milano, 20 luglio 2012
Prof. Avv. Maria Agostina Cabiddu

 

 

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